Il Coordinamento Nazionale No Triv e l'Associazione A Sud chiedono alle Regioni di impugnare il decreto di attuazione dello Sblocca Italia


Il Coordinamento Nazionale No Triv e l’Associazione A Sud hanno inviato una lettera ai Presidenti delle Giunte regionali e ai Presidenti delle Assemblee regionali di Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Sardegna, affinché impugnino senza indugio dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, che dà attuazione allo “Sblocca Italia” per la parte concernente le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (“Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).


Nella lunga nota inviata alle Regioni più direttamente interessate dalle norme dello Sblocca Italia su gas e petrolio, il Coordinamento Nazionale No Triv e l’Associazione A Sud affermano che il nuovo decreto solleva fondati dubbi di legittimità in relazione sia all’immediata applicabilità delle nuove norme dello Sblocca Italia al «titolo concessorio unico» sia al nuovo ruolo, del tutto marginale, assegnato alle Regioni nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo, che viola le prerogative costituzionali riservate alle Regioni.
Le due organizzazioni ritengono necessario ed urgente che le Regioni promuovano contestualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale; tale conflitto seguirebbe logicamente i ricorsi in via principale promossi tra la fine dello scorso anno e gli inizi del corrente anno da Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Puglia e Veneto a seguito dell’approvazione della legge di conversione dello Sblocca Italia e della di Legge di Stabilità 2015. 
Sia per impugnare il decreto dinanzi al TAR Lazio sia per adire la Corte Costituzionale c’è tempo fino al prossimo 5 luglio 2015.

Coordinamento Nazionale No Triv 
Associazione A Sud

Preg.mo Presidente
REGIONE SICILIANA
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Preg.mo Presidente
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Preg.mo Presidente
REGIONE CALABRIA

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE CALABRIA

Preg.mo Presidente
REGIONE BASILICATA
presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE BASILICATA

Preg.mo Presidente
REGIONE PUGLIA
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE PUGLIA

Preg.mo Presidente
REGIONE CAMPANIA
ufficio.roma@pec.regione.campania.it



Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE CAMPANIA

Preg.mo Presidente
REGIONE MOLISE
segreteria.presidenza@cert.regione.molise.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE MOLISE

Preg.mo Presidente
REGIONE ABRUZZO

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE ABRUZZO

Preg.mo Presidente
REGIONE MARCHE

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE MARCHE

Preg.mo Presidente
REGIONE EMILIA ROMAGNA
PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE EMILIA ROMAGNA

Preg.mo Presidente
REGIONE LOMBARDIA
delegazione_roma@pec.regione.lombardia.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE LOMBARDIA



Preg.mo Presidente
REGIONE PIEMONTE
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE PIEMONTE

Preg.mo Presidente
REGIONE VENETO
statoregioni@pecveneto.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE VENETO

Preg.mo Presidente
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Preg.mo Presidente
REGIONE SARDEGNA
presidenza@pec.regione.sardegna.it

Preg.mo Presidente Consiglio Regionale
REGIONE SARDEGNA

Trasmessa via PEC



Oggetto: richiesta impugnazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 – Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (G.U. Serie Generale n. 103 del 6 maggio 2015)

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Il decreto ministeriale reca, al contempo, una disciplina transitoria delle attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e una disciplina delle medesime attività da esercitare sulla base del nuovo «titolo concessorio unico», destinato a sostituire i vecchi titoli minerari (permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni).
Il decreto solleva dubbi di legittimità in relazione: 1) all’immediata applicabilità delle nuove norme dello Sblocca Italia al «titolo concessorio unico»; B) al ruolo della Regione nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo.

1) Il decreto ministeriale – che sostituisce il precedente disciplinare tipo del 4 marzo 2011– si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso e a quelli attivati successivamente alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. A tal riguardo esso distingue tre ipotesi:

a) chi già possiede un permesso di ricerca o una concessione di coltivazione – rilasciati dopo il 2006 – può chiedere al Ministero dello sviluppo economico che il suo vecchio titolo sia convertito nel nuovo «titolo concessorio unico»;

b) chi non ha ancora un titolo, ma ha già avviato un procedimento per il rilascio di un permesso o di una concessione, può chiedere che il procedimento in corso si converta nel nuovo procedimento previsto dallo Sblocca Italia per il rilascio del «titolo concessorio unico»;

c) chi non ha alcun titolo può chiedere che gli venga rilasciato il nuovo «titolo concessorio unico».

Per le ipotesi sub a) e b), l’opzione di conversione del titolo andava esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca Italia (12 novembre 2014); per l’ipotesi sub c), risulta, invece, stabilito che la richiesta di rilascio del «titolo concessorio unico» potrà essere presentata dalla data di pubblicazione del nuovo disciplinare tipo sulla G.U. (6 maggio 2015). Quest’ultima previsione è di dubbia legittimità, posto che l’art. 38, comma 1 bis, dello Sblocca Italia chiarisce che le (nuove) attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi potranno essere esercitate sulla base del (nuovo) «titolo concessorio unico» solo previa adozione di «un piano delle aree in cui sono consentite le attività»: piano che, in verità, non risulta ancora elaborato. In questo modo, pertanto, il decreto ministeriale finisce per eludere l’obiettivo fissato dal Legislatore: se il Parlamento ha inteso razionalizzare le (nuove) attività petrolifere attraverso un piano, non si può, nell’attesa che il piano venga adottato, autorizzare la presentazione di richieste per il rilascio del nuovo «titolo concessorio unico». D’altra parte, lo stesso Legislatore ha stabilito che, nelle more dell’approvazione del piano, debba trovare applicazione la normativa anteriore allo Sblocca Italia. Questo comporta che le società petrolifere potranno continuare a chiedere il rilascio di “permessi di ricerca” e di “concessioni di coltivazione” unicamente sulla base di quella normativa e non anche secondo le nuove disposizioni dello Sblocca Italia; e ciò fino a quando non verrà adottato il piano. Con la precisazione ulteriore che, una volta adottato il piano, quei permessi e quelle concessioni non potranno più essere convertiti in «titoli concessori unici», visto che l’opzione è stata dalla legge riservata ai titoli già conferiti e ai procedimenti già avviati prima del 12 novembre 2014.

B) L’art. 38, comma 6, dello Sblocca Italia stabilisce che il «titolo concessorio unico» sia accordato:
«a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell’Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse».
Il dubbio che qui si pone è se, attraverso le lettere a) e b), lo Sblocca Italia abbia voluto far riferimento a due distinte fasi del procedimento o se, invece, abbia inteso solo elencare le condizioni da soddisfare per il rilascio del titolo. Il problema è di sostanza, dovendosi comprendere se la Regione sia tenuta ad esprimersi con l’intesa prima che il procedimento sia concluso oppure, conclusosi il procedimento, prima che sia adottato il decreto di concessione del titolo unico. La seconda ipotesi sarebbe legittima, la prima no, in quanto finirebbe per svuotare di contenuto la garanzia costituzionale prevista in favore della Regione.
Tale dubbio interpretativo sembra, invero, ora sciolto dal disciplinare tipo, che all’art. 3, comma 12, così dispone: «Il procedimento unico per il conferimento del titolo concessorio unico è svolto nel termine di 180 giorni, tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta la valutazione ambientale preliminare del programma lavori complessivo espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e il rilascio dell’intesa (della Regione)».
D’altra parte, lo stesso disciplinare tipo richiama a tal fine l’accordo sulle «modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni», stretto in Conferenza Stato-Regioni il 24 aprile 2001, il quale prevede che l’intesa venga richiesta alla Regione sin dall’avvio del procedimento e che, in caso di mancato rilascio da parte dell’«Ufficio» dell’amministrazione regionale competente, «l’Amministrazione centrale» proceda alla convocazione di «una conferenza di servizi».
Soluzione che, a dire il vero, ha trovato finora riscontro anche nella prassi e che rafforza i dubbi di legittimità di quanto stabilito dallo Sblocca Italia, secondo l’interpretazione che ne dà oggi il disciplinare tipo: l’intesa regionale, infatti, ha natura “politica” e non “tecnica”; ed è l’organo politico della Regione che deve esprimersi a conclusione del procedimento e non già il dirigente competente per materia, prendendo parte ad una conferenza di servizi alla stregua di qualsiasi amministrazione pubblica chiamata a rilasciare un qualsivoglia parere o nulla-osta.

Per questi motivi chiediamo a codesta Regione di voler impugnare il decreto ministeriale dinanzi al TAR Lazio e, in ragione della lesività delle prerogative costituzionali riservate alle Regioni, che trovano espressione in sede di Conferenza unificata, di promuovere contestualmente conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Per entrambi i casi, il termine dei sessanta giorni previsti decorre dalla pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 giugno 2015
Coordinamento Nazionale No Triv
A Sud Onlus

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